Normativa per la revisione dei veicoli

                   REVISIONE VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI

Pubblichiamo qui di seguito il decreto 02 dicembre 1999 emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione attraverso il quale vengono regolati gli adempimenti relativi alla revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l’anno 2000

Decreto ministeriale 02 dicembre 1999 - Revisione generale
dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 2000
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di Gestione Motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria Tecnica
Roma, 2 dicembre 1999
Prot. N. 1334/4383/CG(C1)

Circ. U. di G. MOT A 31
OGGETTO: Revisione generale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per il 2000.
1 - PREMESSA
Il 1° gennaio 2000, come del resto noto, la periodicità dell’effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi si allineerà alla cadenza comunitaria già recepita in seno all’articolo 80, commi 3 e 4, del C.d.S..
Per tale circostanza, a far data dall’anno 2000, non necessità più l’emanazione del decreto annuale relativo ai criteri tempi e modalità per l’effettuazione della revisione annuale o periodica delle categorie dei veicoli e rimorchi, essendo, si ribadisce, oramai pienamente vigente il dispositivo di cui all’art.80, C.d.S..
Ferma dunque la consueta periodicità annuale delle revisioni per i veicoli ed i rimorchi di cui al comma 4 del citato articolo 80, la novità è riferita ai veicoli di cui al comma 3 per i quali la norma stabilisce l'obbligo di revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni.
Premesso che le scadenze entro cui sottoporre a revisione i veicoli sono quelle contenute nel D.M. 6 agosto 1998 n° 408 "Regolamento recante norme, sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi", ne risulta che in funzione del disposto dell'articolo 80, comma 3, C.d.S. e, si ribadisce,
nei termini e con le modalità del citato D.M., le revisioni per l'anno 2000 saranno effettuate come di seguito specificato.

2 - REVISIONI ANNUALI
Per il 2000 è disposta la revisione annuale delle seguenti categorie di veicoli:

autobus;
autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
(compreso l'eventuale carrello appendice);
rimorchi dì massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente;
autoambulanze;
Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno 2000, ed anche i veicoli che, nell'anno 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada).

3 - REVISIONI PERIODICHE
Per il 2000 è stata altresì disposta la revisione:
degli autocarri e degli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art.75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;
autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (articolo 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;
rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (articolo 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso
del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;
Per quanto concerne in particolare la regolarizzazione delle carte di circolazione delle autocaravan, si richiama il disposto della Circolare n° 1817/4383 del 23.06.1994.


4 - DOMANDA DI REVISIONE AVANZATA PRESSO UN'IMPRESA OD UN CONSORZI0 ABILITATO
ALLE REVISIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 80 COMMA 8 DEL CODICE DELLA STRADA.
La domanda deve essere effettuata su modello conforme all'allegato 2 alla Circolare D.G. n° 2/97 del 20.01.1997 e regolarmente annotata sul Registro conforme all'allegato 3 alla Circolare stessa, che andrà poi completato con tutti i dati ivi previsti. Debbono altresì essere attivate le ulteriori procedure previste dalla Circolare A 8840/60C4 del 19.09.1996 e seguenti.
Le Imprese di cui trattasi possono effettuare la prenotazione delle operazioni, che ovviamente non risulta valida per la circolazione, oltre i termini previsti.
Si richiama il disposto della Circolare n° 3126/4383 del 12.12.1997, concernente la revisione di veicoli con caratteristiche costruttive e di identificazione non conformi.

4 bis - CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 80 COMMA 14 DEL
CODICE DELLA STRADA.
Qualora gli Utenti, cui sia stata ritirata la carta di circolazione del veicolo da parte degli Organi di polizia per omessa revisione, intendano effettuare la revisione presso un'Impresa concessionaria dovranno preventivamente munirsi della copia della carta di circolazione, munita di timbro dell'Ufficio
Provinciale M.C.T.C. presso il quale è depositata.
Una volta effettuata la revisione l'Utente, previa esibizione del relativo
esito, potrà ritirare la carta di circolazione presso l'Ufficio Provinciale
M.C.T.C. che la detiene.

5 - TERMINI DI SCADENZA DELLE REVISIONI NEL CORSO DELL'ANNO S0LARE
Le operazioni inerenti la revisione da effettuare nel corso dell'anno sui veicoli individuati nei paragrafi 2 e 3 debbono essere espletate, ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n° 408, la prima volta entro il mese di rilascio della carta di circolazione (con riferimento alla data riportata a pagina 1 della carta di
circolazione, a sinistra del timbro tondo d'ufficio) e, successivamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Per quanto concerne la possibilità di circolare oltre i suddetti termini, si richiama quanto disposto al paragrafo 4.
Fermo restando quanto stabilito con Circolare n° A3085/60 C3 del 13.03.1997 nel caso in cui vengano ancora utilizzate procedure manuali, qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, va apposto il timbro "REVISIONE RIPETERE DA RIPRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE".
Allorché le anormalità e i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale o da determinare inquinamento acustico od atmosferico, verrà apposto il timbro "REVISIONE RIPETERE VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in
officina nel corso della stessa giornata della revisione, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate (ad esempio: a vuoto, a velocità non superiore a 25 km/h).
La circolazione del veicolo ''sospeso dalla circolazione" per presentarsi a nuova visita di revisione è consentita solo alla data di prenotazione per detta visita apposta sul mod. MC 2100 dall'Ufficio Provinciale.
Si sollecitano gli Uffici Provinciali che non vi avessero già provveduto ad adottare le misure organizzative necessarie alla piena adozione delle procedure informatiche per la certificazione delle revisioni, in vista dell'adozione obbligatoria con decorrenza 1 gennaio 2001.